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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
n. 15/16 del 03/10/2008
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche e integrazioni al
VISTA la Legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo;
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n.17726 del 06/05/2008 concernente
lo statuto degli studenti e studentesse della scuola secondaria, disciplina e impugnazioni;
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 3602 in data 31/07/2008;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti n.1 in data 01/09/2008
(indicazioni e deleghe per le modifiche e integrazioni al regolamento di istituto);
VISTA la legge 16/01/2003, n. 3 che tutela la salute dei non fumatori e prevede, tra l’altro, multe per i trasgressori;
all’unanimità DELIBERA di
approvare le modifiche e le integrazioni al regolamento di Istituto
emanato con delibera n.15/12 del Consiglio di Istituto del 7 dicembre
2004, apportate dalla Commissione preposta.
Art. 1 Integrazione alla PARTE PRIMA – NORME GENERALI Il comma 4 della parte prima (Norme generali) del Regolamento d’Istituto viene integrato con la lettera i)
Visto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e
continui, che richiedono la cooperazione di tutte le componenti della
comunità scolastica, la scuola e le famiglie si impegnano, con un Patto educativo di corresponsabilità, ad assumersi le responsabilità nel rispettare e far rispettare il presente Regolamento. Il Patto è sottoscritto in duplice copia (una resta alla famiglia e una è recepita dall’Istituto) al momento dell’iscrizione.
Art. 2 Modifiche all’art. 22 del Regolamento d’Istituto - DOVERI DEI DOCENTI L’articolo 22 del Regolamento d’Istituto è sostituito dal seguente 1.I docenti hanno il dovere di rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica. 2.
I docenti hanno il dovere di comunicare agli alunni con chiarezza gli
obiettivi didattico–formativi e i contenuti delle discipline, le
valutazioni (orali e scritte), esplicitando i criteri adottati per la
loro formulazione. 3. I
docenti hanno il dovere di essere tempestivi e puntuali nella consegna
delle prove corrette e di assicurare agli alunni un congruo e adeguato
numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo opportuno nel
corso del quadrimestre. 4. I
docenti hanno il dovere di informare con tempestività i genitori in
caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli alunni. 5.I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in Istituto dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni. 6. Il
docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli
alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul
registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione. 7. In
caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la
giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in
classe. 8.Se
un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire
anticipatamente, occorre chiedere l’autorizzazione in Presidenza o al
docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre
sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito. 9. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 10.I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni soli. 11. Durante
l’intervallo, i docenti fanno assistenza sui piani a rotazione seguendo
le deliberazioni stabilite dal Collegio dei Docenti. 12. Durante
le ore di lezione, non è consentito fare uscire dalla classe più di un
alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 13. Se
un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe,
occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché
vigili sulla classe. 14. In
occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori,
gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso
nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei
docenti, possano usufruire dell’aula senza creare problemi. 15. Al
termine delle lezioni, i docenti accertano che i locali utilizzati
vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi
spazi. 16. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 18. I
docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti
telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia
più trasparente e fattivo. 19. Ogni
docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e
degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi
all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro s’intendono
notificati. 20. I docenti non possono utilizzare cellulari durante l’orario di lavoro. 21. I docenti devono avvisare tramite libretto le famiglie circa le attività didattiche diverse dalle curricolari. 22.I registri devono essere debitamente compilati in ogni parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della Presidenza. 23. I docenti devono assicurare il rispetto della legge sulla Pricacy.
Art. 3 Dopo l’art. 22 del Regolamento d’Istituto è inserito il seguente art. 22-bis Diritti dei docenti
1. I docenti hanno diritto a essere rispettati in ogni momento della vita scolastica.
2. I docenti hanno il
diritto di essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e
metodologiche, in linea con le indicazioni contenute nella
programmazione del consiglio di classe e in riferimento agli obiettivi
educativi individuati dall’Istituto nel Piano dell’offerta formativa.
3. I docenti hanno il diritto di partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento.
4. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o
approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un rapporto
scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
Art. 4 Modifiche all’art. 27 del Regolamento d’Istituto - DOVERI GENERALI L’articolo 27 del Regolamento d’Istituto è sostituito dal seguente ART. 27 Doveri degli studenti 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 1.1 Essere puntuali in classe all’inizio di ogni ora di lezione 1.2 Limitare, per quanto possibile, entrate posticipate e/o uscite anticipate se non per giustificati e/o gravi motivi. 1.3 Portare
giornalmente il proprio materiale didattico unitamente al libretto
personale, che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e
famiglia 1.4 Svolgere costantemente i lavori assegnati in modo ordinato sia nelle attività curriculari che extra curriculari. 1.5 Mantenere la giusta attenzione e concentrazione durante le spiegazioni. 1.6 Seguire in modo attento le lezioni evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante 1.7 Non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo. 2) Gli
studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 2.1 Rispettare tutti coloro che operano nella scuola 2.2 Usare un linguaggio adeguato al contesto scolastico, evitando termini volgari/oltraggiosi e turpiloquio 2.3 Porsi
in maniera educata e corretta nei confronti di tutto il personale
scolastico e nei confronti dei compagni, in ogni momento della vita
scolastica. 2.4 Non utilizzare il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. 2.5 Evitare di interrompere il regolare svolgimento della lezione con continue richieste di uscita. 2.6 Evitare atteggiamenti di derisione nei confronti dei propri compagni, soprattutto se in condizione di difficoltà. 3) Nell’esercizio
dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, gli studenti sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi
di cui all’art. 1 dello “Statuto degli studenti e delle studentesse”
allegato al presente regolamento. 3.1 Rispettare
la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione di
tutte le persone che compongono la comunità scolastica, senza
pregiudizi ideologici, sociali e culturali. 3.2 Comportarsi
in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle
circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che
regolano la vita dell’Istituto. 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente Regolamento. 4.1 non sostare lungo le scale antincendio 4.2 eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico 4.3 effettuare l’intervallo negli appositi spazi previsti e secondo i criteri individuati dal Collegio dei docenti 4.4 rispettare le modalità e l’orario per l’acquisto dei buoni bibita/merenda 4.5 rispettare gli orari di accesso agli uffici amministrativi 5) Gli
studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 5.1 non imbrattare muri, arredi 5.2 accedere ai laboratori accompagnati dal docente 5.3 usare in modo responsabile e consapevole macchinari e sussidi didattici, senza arrecare danni 5.4 rispettare le disposizioni per fotocopie e accesso alla biblioteca 6) Gli
studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità
della vita della scuola; 6.1 mantenere una disposizione ordinata dei banchi 6.2 lasciare gli ambienti scolastici in ordine al termine delle lezioni 6.3 depositare i rifiuti negli appositi contenitori
Art. 5 Diritti degli studenti Dopo l’art. 27 del Regolamento d’Istituto è inserito il seguente ART. 27-bis Diritti degli studenti Per i diritti degli studenti si fa riferimento all’art. 2 dello “Statuto degli studenti e delle studentesse”.
Art. 6 Modifiche all’art. 30 del Regolamento d’Istituto - INDICAZIONI L’articolo 30 del Regolamento d’Istituto è sostituito dal seguente ART. 30 Indicazioni per i genitori I
genitori sono responsabili più diretti dell'educazione e
dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di
condividere con la scuola tale importante compito. I genitori (o chi fa le loro veci) devono:
Conoscere il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e il presente Regolamento Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto Limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati e uscite anticipate degli allievi Risarcire
la scuola per i danni arrecati alle persone, agli arredi, alle
attrezzature e ai servizi provocati da comportamenti non adeguati da
parte dei propri figli; Stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario; Segnalare
tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza,
alla salute, al rendimento scolastico dell’alunno, per concordare
eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori e
provvedimenti idonei all’azione educativa; Partecipare
con regolarità alle riunioni previste, formulando pareri e proposte per
il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; Sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa.
I
Genitori possono incontrare gli insegnanti durante gli incontri scuola
– famiglia, programmati all’inizio dell’anno scolastico e una volta al
mese (terza settimana) durante l’orario di ricevimento dei singoli
docenti. Tuttavia questi ultimi sono disponibili ad incontri
individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando
venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi
casi si concorda, tramite il libretto degli alunni, l’orario di
ricevimento. La scuola in casi urgenti o per segnalare situazioni
particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di
convocazione o le contatterà telefonicamente. In
caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con
apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile
garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’ possibile quindi,
che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi ed affidati
ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. Allo
scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la
scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni
offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui
individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
Art. 7 Modifiche all’art. 32 del Regolamento d’Istituto - DISCIPLINA L’articolo 32 del Regolamento d’Istituto è sostituito dal seguente ART. 32 Disciplina
La
violazione dei doveri da parte degli alunni sarà tempestivamente
sanzionata. Mancanza disciplinare, sanzione, organo competente a
irrogare la punizione, procedimento e possibilità di impugnazione sono
riportati in modo dettagliato nell’Appendice A.
Art. 8 Modifiche all’Appendice A – STATUTO DEGLI STUDENTI L’appendice A del Regolamento d’Istituto è sostituita dalla seguente APPENDICE A - MANCANZE, SANZIONI, ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE, PROCEDIMENTO E IMPUGNAZIONE Articolo 1 Sanzioni
La definizione delle sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari,
ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del DPR 249 del 24 giugno 1998, si
ispirerà al principio della finalità educativa e “costruttiva” e non
solo punitiva, pertanto avrà come obiettivo il recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in
generale a vantaggio della comunità scolastica.
La sanzione, ai sensi dell’art. 4, comma 3, DPR 249 modificato con DPR
235/07, non interferirà con la valutazione del profitto.
Le sanzioni, ai sensi dell’art. 4, comma 5, DPR 249 modificato con DPR
235/07, sono temporanee e ispirate, per quanto possibile, alla
riparazione del danno.
Le sanzioni, che prevedono l’allontanamento temporaneo dello studente
dalla comunità scolastica, l’esclusione dallo scrutinio finale o
dall’esame di stato, vengono irrogate soltanto previa verifica della
sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evince la
responsabilità disciplinare dello studente, in applicazione all’art. 4,
comma 9 ter, DPR 249, modificato con DPR 235/07.
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche
qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente
scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità
giudiziaria, in applicazione dell’art. 361 del Codice penale.
Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura
amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto
costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la
normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni.
Articolo 2 Organi competenti a irrogare la sanzione
Ai sensi dell’art. 1, comma 6 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007, le
sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla
comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni sono
adottati dal Consiglio di classe, mentre le sanzioni, che comportano
l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di
Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio
d’Istituto.
Il Consiglio di classe, in base all’interpretazione maggiormente
conforme all’art. 5 D.Lgs. n. 297/1994, quando esercita la competenza
in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a
tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto
salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell’organo lo
studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e
conseguente surroga.
Articolo 3 Mancanze disciplinari, relative sanzioni, organi competenti a irrogare la sanzione, procedimento e impugnazioni Sono
individuati, nella seguente tabella: i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari in violazione ai doveri elencati nell’art. 3
dello Statuto degli studenti e studentesse, declinati nell’art. 27 del
Regolamento d’Istituto; le relative sanzioni, gli organi competenti a
irrogare la sanzione, il procedimento e le possibili impugnazioni.
MANCANZA DISCIPLINARE |
SANZIONI DISCIPLINARI | ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE |
PROCEDIMENTO | IMPUGNAZIONE E ORGANO SCOLASTICO A CUI SI PUÒ RICORRERE |
Non porta giornalmente il proprio materiale didattico, non svolge
costantemente i lavori assegnati, non mantiene la giusta attenzione e
concentrazione | Assegnare lavori didattici aggiuntivi | Il Docente | Comunicazione alla famiglia attraverso il libretto personale | Reclamo verbale al docente | Quinto ritardo, escluso i casi di esigenze particolari, a conoscenza dell’Istituto | Essere accompagnato dai genitori | Il Dirigente | Il Dirigente attraverso il coordinatore di classe convoca i genitori | Reclamo verbale al coordinatore di Classe e/o al Dirigente scolastico | Assenza e/o ritardo e/o uscita anticipata all’insaputa dei genitori | Pomeriggio di attività socialmente utile a scuola da concordare con la famiglia | Il Dirigente | Comunicazione alla famiglia attraverso il coordinatore di classe | Reclamo al Dirigente scolastico | Mancanza della divisa (laboratorio cucina, sala bar, ricevimento) | Pomeriggio di attività socialmente utile a scuola da concordare con la famiglia | Il Dirigente | Annotazione sul libretto personale e comunicazione alla famiglia attraverso il docente tecnico – pratico | Reclamo al Dirigente scolastico | Allontanamento dalla classe senza permesso |
Allontanamento di un giorno dalle lezioni, commutato in attività
socialmente utile: pulizia degli ambienti, attività di volontariato
nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la
pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di
ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi. | Il Consiglio di classe |
Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto personale,
conseguente riunione straordinaria del Consiglio di classe e
comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore | Reclamo al Dirigente scolastico | Allontanamento dall’Istituto senza permesso |
Allontanamento di due giorno dalle lezioni, commutato in attività
socialmente utile: pulizia degli ambienti, attività di volontariato
nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la
pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di
ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi. | Il Consiglio di classe |
Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto personale,
conseguente riunione straordinaria del Consiglio di classe e
comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore | Reclamo al Dirigente scolastico |
Fumo in spazi e in momenti non autorizzati | Multa € 27,50 ai sensi della legge n. 3 del 16/01/2003 a decorrere dal 10 gennaio 2005 | Il Dirigente scolastico o suo delegato |
Il personale della scuola che accerta la mancanza dà comunicato al
Dirigente scolastico, il quale, dopo essersi accertato dell’ammonizione
scritta sul registro di classe, irroga la sanzione e dà comunicazione
alla famiglia, attraverso il coordinatore. | Non impugnabile |
Uso di un linguaggio non adeguato al contesto scolastico (termini
volgari, oltraggiosi e turpiloquio), uso di atteggiamenti scorretti nei
confronti dei compagni e di tutto il personale scolastico, uso del
telefonino, interruzione del regolare svolgimento della lezione con
continue richieste di uscita, derisione nei confronti dei propri
compagni, soprattutto se in condizione di difficoltà, non rispetto
della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione
di tutte le persone che compongono la comunità scolastica, non
effettuazione dell’intervallo negli spazi e secondo i criteri
individuati dal Collegio dei docenti, non rispetto degli gli orari di
accesso agli uffici amministrativi, imbratto mura e arredi, accesso ai
laboratori senza essere accompagnato dal docente, arreco danni ai
macchinari e ai sussidi didattici, non lasciare gli ambienti scolastici
in ordine al termine delle lezioni. |
Ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto personale e
risarcimento o riparazione nel caso di danni arrecati agli arredi
scolastici o a persone | Il Docente | Comunicazione alla famiglia attraverso il libretto personale e al DS | Reclamo al Dirigente scolastico |
Uso del telefonino cellulare e strumenti multimediali | La prima volta viene ritirato il cellulare e riconsegnato al genitore. La seconda volta il cellulare viene sequestrato per un mese. La terza volta il cellulare viene sequestrato fino al termine dell’anno scolastico. | Il Dirigente scolastico |
Il docente di classe annota sul registro di classe la mancanza,
consegna il cellulare sequestrato al Dirigente che provvede alla
conservazione del medesimo e a dare comunicazione al genitore
attraverso il coordinatore. | Non impugnabile |
Recidiva di ammonizione scritta (tre note sul registro di classe) per
la violazione dei doveri espressi nel presente Regolamento e per le
mancanze individuate nei due paragrafi precedenti. Grave violazione dei doveri espressi nel presente regolamento |
Allontanamento fino a 15 giorni dalle lezioni, con la possibilità di
essere commutato, se sussistono le condizioni, in attività socialmente
utili: pulizia degli ambienti, attività di volontariato nell’ambito
della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei
locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il
riordino di cataloghi e di archivi. Risarcimento del danno nel caso di danni a persone o cose. | Consiglio di classe | Verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
Riunione straordinaria del Consiglio di classe, comunicazione
alla famiglia e avviso sul registro di classe, da parte del
coordinatore.
Azioni di responsabilizzazione intraprese in comune accordo con la
famiglia (partecipazione a momenti d’incontro sulle problematiche
adolescenziali, elaborazione di riflessioni scritte…) |
Organo di garanzia interno alla scuola, composto dal Dirigente
scolastico, rappresentante degli alunni, rappresentante dei genitori e
rappresentante dei docenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione. Organo di garanzia regionale, quale successivo livello di impugnazione, il quale decide in via definitiva sui reclami. |
Atti gravi di vandalismo (es. allagamento, incendio), che creano una
situazione concreta di pericolo per l’incolumità delle persone
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es.
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura
sessuale, atti di bullismo), |
Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15
giorni. La durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità
dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
L’Istituto promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente
e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un
percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica. Risarcimento del danno nel caso di danni a persone o cose. | Consiglio d’Istituto | Verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
Riunione straordinaria del Consiglio di classe, comunicazione
alla famiglia e avviso sul registro di classe, da parte del
coordinatore.
Azioni di responsabilizzazione intraprese in comune accordo con la
famiglia (partecipazione a momenti d’incontro sulle problematiche
adolescenziali, elaborazione di riflessioni scritte…) Visto che tali fatti costituiscono reato, il Dirigente scolastico denuncerà la violazione all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 del Codice penale. |
Organo di garanzia interno alla scuola, composto dal Dirigente
scolastico, rappresentante degli alunni, rappresentante dei genitori e
rappresentante dei docenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione. Organo di garanzia regionale, quale successivo
livello di impugnazione, il quale decide in via definitiva sui reclami.
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Recidiva di gravi atti di vandalismo e reati che violano la dignità
personale di cui al paragrafo precedente, tale da determinare seria
apprensione a livello sociale.
Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico |
Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell’anno
scolastico, con la possibile esclusione dallo scrutinio finale e
la non ammissione all’esame di stato. Risarcimento del danno | Consiglio d’Istituto | Stesso procedimento della mancanza precedente |
Organo di garanzia interno alla scuola, composto dal Dirigente
scolastico, rappresentante degli alunni, rappresentante dei genitori e
rappresentante dei docenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione. Organo di garanzia regionale, quale successivo
livello di impugnazione, il quale decide in via definitiva sui reclami.
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Articolo 4 Impugnazioni
L’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art.
5 del DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/07, sono finalizzate
a garantire sia “Il diritto di difesa” degli studenti sia la snellezza
e rapidità del procedimento.
Il sistema di impugnazioni, essendo la sanzione disciplinare un
procedimento amministrativo, non incide immediatamente sull’esecutività
della sanzione irrogata, poiché, ai sensi della Legge n. 241/90, gli
atti amministrativi, pur non definitivi, sono dotati di esecutività,
pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del
procedimento di impugnazione.
Contro le sanzioni, per le quali è previsto nella tabella precedente, è
ammesso ricorso scritto da parte di chiunque vi abbia interesse
(genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione
all’ Organo di Garanzia interno all’Istituto, che decide anche sui
conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in merito
all’applicazione del presente regolamento.
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora
l’organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata.
È’ possibile impugnare un procedimento disciplinare ad un Organo di
Garanzia regionale, qualora chiunque vi abbia interesse non ritenesse
adeguata la decisione dell’Organo di Garanzia interno all’Istituto,
entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione
dell’Organo di Garanzia interno o dallo spirare del termine di
decisione ad esso attribuito.
Nei confronti delle sanzioni, per le quali non è previsto il ricorso
all’Organo di Garanzia interno, è possibile produrre reclamo scritto o
verbale, da parte di chiunque vi abbia interesse, alle componenti
individuate nella tabella precedente. Tale reclamo dovrà essere
prodotto entro cinque giorni dalla comunicazione della sanzione.
Articolo 5 Organo di Garanzia Con
riferimento all’art. 5 del D.P.R. n. 249/98 modificato dal D.P.R.
n.235/07 l’Organo di Garanzia a livello d’Istituto è composto da un
docente, da un genitore e da uno studente. È presieduto dal Dirigente
Scolastico e dura in carica un anno scolastico. La componente docenti
(uno effettivo e l’altro supplente) è designata dal Consiglio
d’Istituto su indicazione del Collegio dei docenti. Le componenti
genitori e alunni sono designate dal Consiglio di Istituto, entrambe in
numero di due (uno effettivo e l’altro supplente). Il Dirigente
Scolastico, in caso d’assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei
due collaboratori. Nei
casi di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’Organo di
Garanzia lo stesso docente che abbia irrogato la sanzione) o di dovere
di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo studente
sanzionato o un suo genitore), i membri saranno sostituiti dai
rispettivi supplenti. Le
deliberazioni, a maggioranza, dell’Organo di Garanzia sono valide anche
se non sono presenti tutti i componenti, tuttavia devono essere
presenti almeno tre membri su quattro. L’astensione di uno dei
membri non influisce sul conteggio dei voti. Le riunioni dell’Organo di Garanzia vanno opportunamente verbalizzate.
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