PARTE SECONDA - TITOLO I

ORGANI COLLEGIALI

Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituite a livello d’istituto, gli organi collegiali. 


ARTICOLO 1

Convocazione degli Organi Collegiali

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni d’anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.


 ARTICOLO 2

Funzionamento degli Organi Collegiali

Per il funzionamento degli Organi Collegiali si rinvia espressamente alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 297/94 e successive modificazioni.


ARTICOLO 3

Programmazione dell’attività degli Organi Collegiali

Le attività degli Organi Collegiali devono essere programmate preventivamente all’inizio dell’anno scolastico al fine di garantire una razionale e costruttiva distribuzione dei lavori e di consentire la coordinazione con gli altri Organi Collegiali.


ARTICOLO 4

Votazione degli Organi Collegiali

Le votazione sono indette dal Presidente e si effettuano per alzata di mano. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.


ARTICOLO 5

Processo verbale degli Organi Collegiali

Per ogni punto all’ordine del Giorno s’indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione.

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

Un membro dell’organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. Copia del processo verbale viene affissa all’albo e viene approvata prima dell’inizio della seduta successiva.


ARTICOLO 6

Elezioni contemporanee di Organi Collegiali di durata annuale,

di rappresentanti eletti dagli studenti ed eventuali elezioni suppletive

Fatte salve le disposizioni ministeriali, possibilmente entro il secondo mese dell’anno scolastico:

  1. Il Collegio dei Docenti elegge i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del servizio del personale insegnante e la componente docente dell’Organo di Garanzia

  2. Gli studenti eleggono i propri rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto; gli eletti restano in carica un anno, con diritto di voto se hanno compiuto 16 anni

  3. I genitori eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio di Classe

Le elezioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma si terranno preferibilmente lo stesso giorno.


ARTICOLO 7

Convocazione del Consiglio d’Istituto

La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico, nella stessa si farà luogo alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 8 del D.lg. 297/94.

Le elezioni dei suddetti organi sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso (genitore).

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.


ARTICOLO 8

Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. 


ARTICOLO 9

Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.lg. 297/94 secondo le modalità stabilite dall’art. 1 del presente Regolamento. 


ARTICOLO 10

Convocazione dei Consigli di Classe

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di classe si riunisce di regola tre volte in ciascuno dei periodi scolastici stabiliti (compreso lo scrutinio). 


ARTICOLO 11

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

  1. In periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesto dai singoli interessati, a norma dell’articolo 48 del D.lg. 297/94

  2. Alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’articolo 44 del D.lg. 297/94

  3. Ogni qualvolta richiesto per il caso previsto dall’articolo 501 del D.lg. 297/94


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