PARTE SECONDA - TITOLO II

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO

ARTICOLO 12

Espletamento dei servizi scolastici

Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri generali per l’espletamento dei servizi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in modo che siano coerenti alle esigenze di funzionamento della Scuola, tenuto conto anche delle attività parascolastiche ed integrative deliberate dagli organi collegiali competenti. 


ARTICOLO 13

Formazione delle classi

Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, individua le indicazioni generali per la formazione delle classi che deve essere realizzata nel rispetto di criteri pedagogico-didattici ed equieterogeneità, sia dal punto di vista culturale sia della provenienza geografica degli alunni. 


ARTICOLO 14

Orario  e  calendario scolastico

Il calendario scolastico è fissato all’inizio di ogni anno in conformità con le disposizioni ministeriali. L’orario scolastico è formulato secondo criteri didattico-pedagogici e stabilito in rapporto alle esigenze ambientali.

Insegnanti ed alunni sono tenuti a presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 


ARTICOLO 15

Aula  Insegnanti

Nell’aula insegnanti sono custoditi i registri personali e il materiale didattico il cui uso è strettamente riservato ai docenti.

Gli alunni non possono accedere alla suddetta aula e quindi non devono essere incaricati di prelevare e depositare registri o altro. 


ARTICOLO 16

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo,  possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.

L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato dietro richiesta da presentare almeno il giorno prima ad eccezione degli alunni diversamente abili per i quali sarà possibile fare le fotocopie anche al momento della richiesta.

I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. il materiale cartaceo è sottoposto alla norma dei diritti d’autore. Quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione dello stesso.


ARTICOLO 17

Uso esterno della strumentazione tecnica

l’utilizzo esterni della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola  è autorizzato  dal dirigente scolastico; va riportato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.


ARTICOLO 18

Danneggiamenti

L’Istituto, e tutte le attrezzature in esso esistenti, sono beni che la comunità ha messo a disposizione degli studenti, pertanto tutti sono tenuti ad  averne la massima cura e a conservare l’efficienza.

Chiunque abbia procurato danni all’arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell’oggetto danneggiato o il costo di un’eventuale riparazione

Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (classe, classi, gruppi di alunni). 


ARTICOLO 19

Declino di responsabilità

La Scuola non risponde di furti od oggetti a danno degli alunni, ma tutto il personale è tenuto a vigilare perché ciò non si verifichi. 


ARTICOLO 20

Divieti generali

E’ vietato usufruire delle scale antincendio e sostare lungo le stesse.

Durante i trasferimenti esterni è vietato servirsi di mezzi propri.

E’ vietato a chiunque di fumare e di usare telefoni cellulari in tutti i locali dell’Istituto e di consumare cibi e bevande in classe  o nei laboratori.

La violazione del divieto di fumo sarà punita ai sensi della Legge n. 584/75 D.P.C.M. 14.12.1995 – Legge n. 448/2001, con una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 250,00; spetta ai responsabili incaricati vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni.


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