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APPENDICE - A |
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Integrazione al Regolamento di Istituto
“Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” (ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998)
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22.06.2004
ARTICOLO 1 PrincipiI provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con categorica esclusione della possibilità che l’infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita dell’Istituto e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni l’entità di ciascuna di essa dovrà essere rapportata :
Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nell’accertamento delle responsabilità comportanti punizioni disciplinari occorre distinguere situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso e lesivo dei diritti altrui, ed in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti e nei confronti di terzi che si trovano ad operare all’interno dell’Istituto. ARTICOLO 2 Mancanze e sanzioniCon riferimento al comma 1 dell’art. 4 del citato D.P.R. n. 249/98, sono individuati, nell’allegata tabella, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in violazione ai doveri elencati nell’art. 3 dello stesso statuto, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle. Descrizione delle sanzioni disciplinari
* Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno in altra scuola. ARTICOLO 3 Organi di garanzia e impugnazioni3.1 Con riferimento ai commi 2 e 3 dell’art. 5 del citato D.P.R. n. 249/98, è istituito un Organo di Garanzia a livello d’Istituto composto da un docente , da un genitore e da uno studente ; detto organo è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carico un anno scolastico. La componente docenti è designata dal Collegio dei docenti ; le componenti genitori e alunni sono designate dal Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, in caso d’assenza o impedimento, sarà sostituito dal collaboratore vicario. 3.2 Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, per consentire agli studenti di giustificarsi. Nei casi previsti dai punti a) e b 1 ) della precedente tabella, la contestazione degli addebiti può essere fatta in classe verbalmente o per iscritto direttamente dal docente che ha rilevato la mancanza e che quindi è competente ad irrogare il corrispondente provvedimento disciplinare. Quando un docente ritiene che all’alunno debba essere inflitta una sanzione di cui al punto b 2 ), b 3 ), c) o d), deve annotare sul registro di classe la proposta per l’irrogazione di detta sanzione disciplinare e deve mandare l’alunno dal Dirigente Scolastico accompagnato dal personale ausiliario. Il Consiglio di classe, di cui il Dirigente Scolastico è parte integrante, valuterà, di volta in volta, la gravità della mancanza e le relative sanzioni. Per la presenza di particolare gravità, il docente che registra l’accaduto, o che viene a conoscenza del fatto, potrà chiedere direttamente l’immediata applicazione della sanzione al Consiglio di classe, ai sensi dell’ art. 4, comma 6, del citato D. P. R. n. 249/98, qui di seguito riportato: “le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale”. 3.3 Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b) e c) è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni a partire dalla data del provvedimento o dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, all’apposito organo di garanzia interno dell’Istituto previsto al punto 1. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico e deve contenere esaurienti motivazioni. L’organo si riunisce nel termine di una settimana, esamina i motivi del ricorso, valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo. L’organo di garanzia è competente anche a decidere, su richiesta degli studenti, su conflitti che possono sorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola, i ricorsi vanno inoltrati entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione al Dirigente dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente, che decide in via definitiva (art. 328, c. 4 del D.lg. 297/94). |
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