APPENDICE - FCONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI |
|
REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ ED CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
Premesso Che l’art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 e l’articolo 4, comma 122, della legge regionale n. 1/2000 attribuiscono alla Provincia il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature di proprietà della Provincia, d’intesa con la Provincia stessa; Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 in data 28/11/2003 avente ad oggetto “Regolamento per l’utilizzo di spazi in Istituti scolastici di proprietà della Provincia da parte di soggetti esterni” Viene redatto il presente regolamento in sintonia con la deliberazione adottata dall’amministrazione provinciale. ARTICOLO 1 Finalità e ambito di applicazioneI locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia. ARTICOLO 2 Criteri di assegnazioneI locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. ARTICOLO 3 Doveri del concessionarioIn relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
ARTICOLO 4 Responsabilità del concessionarioIl concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. ARTICOLO 5 Fasce orarie di utilizzoL’uso dei locali può essere richiesto soltanto per giorni feriali e nei seguenti orari: al mattino dalle ore 8 alle ore 18 L’utilizzo dei locali al di fuori del normale orario di funzionamento dell’Istituto comporta il rimborso degli oneri sostenuti per la sorveglianza da parte del personale scolastico delegato e delle spese per riscaldamento ed illuminazione. ARTICOLO 6 Usi incompatibiliSono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. E' vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. ARTICOLO 7 Divieti particolariDurante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno delle sale. E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
ARTICOLO 8 Procedura per la concessioneLe richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica e al servizio Istruzione provinciale almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta, compilando apposito modello. Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, acquisito il parere favorevole dell’amministrazione provinciale, dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima. Il Dirigente Scolastico può valutare l’opportunità del versamento di una quota a titolo di rimborso spese o/e di deposito cauzionale. ARTICOLO 9 CorrispettiviIl costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola. Il costo viene determinato quindi in un importo minimo di euro 50,00 giornaliero per le aule speciali e laboratori. Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all’istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale. ARTICOLO 10 Svincolo del deposito cauzionaleIl giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale. Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione. La stima dei danni viene rimessa al consiglio d’istituto il quale la approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno. ARTICOLO 11 Concessione gratuitaIn casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia. La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale. ARTICOLO 12 Provvedimento concessorioIl provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l’aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l’aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione; il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica. |
