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L'Esame di Stato |
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L’esame di stato è pluridisciplinare, riguarda tutte le discipline curricolari dell’ultimo anno e accerta la capacità del candidato di operare collegamenti tra competenze e conoscenze. Entro il 15 maggio è reso pubblico il Documento del Consiglio di Classe che certifica il percorso formativo della classe esplicitando i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi, i criteri e gli strumenti di valutazione, gli obiettivi raggiunti, le attività curricolari e extra-curricolari (stage, visite guidate…). Esso è il testo di riferimento ufficiale per la Commissione d’Esame, al fine della preparazione della 3^ prova e della conduzione del colloquio orale.
AMMISSIONE In sede di scrutinio finale si procederà a una valutazione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle capacità critiche ed espressive, degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e per raggiungere una preparazione complessiva tale da consentire al candidato di affrontare l'esame.
Sono ammessi all'esame di stato:
PUNTEGGIO
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. Credito scolastico: ciascun candidato può far valere un massimo di 25 punti quale credito per l'andamento degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola. Il Credito scolastico sarà assegnato in base alla seguente tabella:
Modalità d’assegnazione del credito formativo
N.B.: nell’assegnazione del credito formativo non può essere superato il punteggio massimo previsto dalla banda d’oscillazione.
Al termine degli interventi didattico-educativi, nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla precedente Tabella. Prove scritte: 45 è il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. Colloquio: sono 30 i punti da assegnare. Bonus: è di 5 punti e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al voto finale a condizione che il candidato abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno 70 punti. Lode: in osservanza di quanto stabilito dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che all'esame finale avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
COMMISSIONI Le commissioni d’esame sono miste: costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto della seconda prova scritta, sono scelte dal ministro della pubblica istruzione. La nomina del presidente e dei commissari esterni è di competenza dell'amministrazione, sulla base delle domande avanzate dagli interessati, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal consiglio di classe, tra i docenti titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. In sede di designazione, i consigli di classe, devono tener conto dell'esigenza di assicurare un'equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno, cercando di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata durante l'anno. A ogni commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati. |
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