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Alunni con abilità differenti |
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Particolare attenzione è rivolta agli alunni con abilità differenti, infatti le problematiche dell’handicap e dello svantaggio coinvolgono tutti i docenti e il personale dell’Istituto. |
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Dopo la presentazione della documentazione utile all’iscrizione, l’inserimento dell’allievo avviene in una sezione ritenuta idonea dal Dirigente scolastico e dal personale docente. Il progetto accoglienza è sempre riferito con massima sensibilità all’alunno in questione. L’inserimento dell’allievo rispetta le seguenti fasi e procedure:
Pertanto, la prevista programmazione può essere :
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Le attività di sostegno hanno luogo generalmente all’interno del gruppo classe. In aula, le modalità di svolgimento sono:
Le attività individualizzate fuori della classe possono essere predisposte solo se l’alunno necessita d’interventi in un ambiente alternativo e se le attività sono concordate in sede di elaborazione, di approvazione e/o verifica del P.E.I. Le verifiche sono:
Il voto assegnato nelle verifiche fa riferimento agli obiettivi fissati nel P.E.I. Per la misurazione delle verifiche nell’ambito della programmazione ministeriale/equipollente si fa riferimento alla seguente tabella:
La misurazione delle verifiche, solo per gli alunni delle classi terze, nell’ambito della programmazione differenziata, si baserà sulla seguente tabella:
La partecipazione agli stage avviene secondo le modalità previste per il gruppo classe |
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Certificato di crediti formativi Al termine del triennio “l’allievo valutato in modo differenziato” conseguirà il “Certificato di crediti formativi” come stabilito dalla C.M. n. 125 del 20 luglio 2001. Attestato di credito formativo Agli alunni che non conseguono il “diploma di esame di stato” conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore verrà rilasciato un “Attestato di credito formativo” come stabilito dalla C.M. n. 125 del 20 luglio 2001. |
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Nel caso di programmazione differenziata, in calce alla pagella compare la seguente dicitura: “la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 15 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 e successive modifiche”. Negli avvisi e nelle certificazioni si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. I voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva o essere dichiarati ripetenti. Sono previsti incontri e riunioni con le scadenze e le modalità fissate dal Piano d’Attività dell’Istituto e dalla legge 104/92. |
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